022_023
        
        
          legale
        
        
          Avv.MarcoRinaldi
        
        
          StudioGianni,Origoni,Grippo, Cappelli&Partners
        
        
          Fotodi:MatteoPiazza
        
        
          Spunti per la definizione
        
        
          di appalti d’opera
        
        
          e di servizi in giurisdizioni
        
        
          straniere
        
        
          L
        
        
          anegoziazione e la stipulazionedi contratti di appalto (d’opera
        
        
          edi servizi)nel contestodi giurisdizioni stranierepresenta
        
        
          alcuni profili di criticitàderivanti non solodalla ovviadifficoltà
        
        
          determinatadall’utilizzodi una linguadiversama, soprattutto,
        
        
          dall’estraneitàdel sistema giuridicodel paesenel quale il progettoo
        
        
          l’incaricodeve essere realizzato.
        
        
          Le considerazioni che seguono – lungi dal voler fornireun’analisi
        
        
          completadellamateria – si limitano a fornire alcuni suggerimenti
        
        
          chepossono esseredi aiutonelladefinizionedi questi accordi con
        
        
          particolare attenzione:
        
        
          _allequestioni che richiedono l’applicazionedelle cosiddette
        
        
          “normedi conflitto”, vale adire leprevisioni di diritto internazionale
        
        
          privato chehanno lafinalitàdi individuarequale leggedebba essere
        
        
          applicabile a rapporti chepresentino elementi di estraneità (per
        
        
          esempio, controparte straniera, esecuzionedelleopere all’estero). Ci
        
        
          riferiamo, inparticolare, alla sceltadella legge applicabile al contratto
        
        
          ed agli organi ai quali affidare la risoluzionedelle controversie;
        
        
          _ad altri profili, chepossono assumereun’importanza specifica in
        
        
          questo tipodi contratti, alla lucedella loro esecuzione inunpaese
        
        
          straniero. Ad esempio: ladefinizionedelle varianti, i costi aggiuntivi
        
        
          a caricodell’appaltatore; i collaudi e le relativedisputedi natura
        
        
          tecnica, i diritti proprietà intellettuale; l’interruzione e la sospensione
        
        
          del rapporto contrattuale.
        
        
          
            1.La legge applicabile al contratto
          
        
        
          Unprimoprofilodi natura generale riguarda la legge applicabile
        
        
          al contratto. Il fatto che il contratto sia eseguito all’esteroovvero
        
        
          sia sottoscritto conun soggetto appartenente aduna giurisdizione
        
        
          stranieranon comportanecessariamente l’applicazionedi leggi
        
        
          diversedaquella italiana. Il sistemadi diritto internazionaleprivato
        
        
          in Italia – che èfinalizzato ad individuare la legge applicabile in
        
        
          fattispecie con elementi di estraneità (per es. contraenti di paesi
        
        
          diversi o contrattoda adempiere inunpaese straniero) – consente,
        
        
          infatti, alleparti di sceglierequaledisciplina si debba applicare al
        
        
          contratto. In Italia, il settore è regolatoprincipalmentedalla leggen.
        
        
          218del 31maggio 1995 eda alcune convenzioni internazionali. Con
        
        
          riferimento ai contratti, l’art. 57della leggen. 218/1995, dispone
        
        
          che “Leobbligazioni contrattuali sono inogni caso regolatedalla
        
        
          Convenzionedi Romadel 19giugno 1980 sulla legge applicabile alle
        
        
          obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18dicembre 1984,
        
        
          n. 975, senzapregiudiziodelle altre convenzioni internazionali, in
        
        
          quanto applicabili.” LaConvenzionedi Roma è entrata in vigore il 1°
        
        
          aprile 1991 (e successivamentemodificata con il RegolamentoCEdel
        
        
          17 giugno 2008n. 593, efficacedal 17dicembre 2009) eprevedeuna
        
        
          disciplinauniforme, a livello europeo, dei conflitti di leggenel campo
        
        
          delleobbligazioni contrattuali. L’art. 3di taleConvenzione stabilisce
        
        
          unprincipio generale, confermatodal RegolamentoCEn. 593/2008,
        
        
          inbase al quale leparti sono liberedi determinare –preferibilmente
        
        
          per iscritto –quale leggedovrà governare il loro rapporto contrattuale.
        
        
          La sceltadella legge applicabilenon è illimitatama è soggetta
        
        
          ad alcune restrizioni. Inparticolare la legge sceltadalleparti
        
        
          contrattuali nonpotrà trovare applicazionenell’ipotesi di conflittoo
        
        
          incompatibilità con:
        
        
          (a)norme imperative straniere;
        
        
          (b)norme cogenti riguardanti la giurisdizionedi Corti straniere;
        
        
          (c)altrenorme imperative (per es. inmateriafiscale, ambientale,
        
        
          lavoristica chenonpossono esserederogate tra leparti);
        
        
          (d)principi di ordinepubblico.
        
        
          L’operatore che intendeoperare all’esteroha, ovviamente, interesse
        
        
          a subordinare il contratto alla legge italiana, che governerà, dunque,