2. Risoluzionedelle controversie
          
        
        
          LeParti devono indicarenel contrattoqualeAutorità sarà tenuta a
        
        
          decidere inmerito alle eventuali controversie chedovessero emergere
        
        
          in relazione alla sua corretta interpretazione ed esecuzione.
        
        
          Anchequi, grazie allenormedi conflittodi diritto internazionale
        
        
          privato, leParti possono indicare la giurisdizione allaqualedovrà
        
        
          essere affidata ladefinizionedell’eventuale contenzioso.
        
        
          In alternativa, le stessepossono sceglieredi risolvere la lite conun
        
        
          arbitrato internazionale. Ciascunadelle suddette ipotesi presenta,
        
        
          ovviamente, vantaggi e svantaggi.
        
        
          
            2.1Sceltadel foro italiano
          
        
        
          I limiti della giurisdizionedel giudicedi undeterminatoordinamento
        
        
          nei confronti di altre giurisdizioni sono regolati a livello comunitario
        
        
          dal  RegolamentoCEdel 22dicembre 2000n. 44/2001, entrato
        
        
          in vigore il 1°marzo 2002 chedal gennaio 2015 sarà sostituitodal
        
        
          RegolamentoCEdel 12dicembre 2012n. 1215/2012nonchédalla
        
        
          Convenzionedi Luganodel 16 settembre 1988.
        
        
          Tra gli Stati dellaComunitàEuropea e la solaDanimarca, chenon
        
        
          ha adottato il RegCE 44/2001, continua a trovare applicazione la
        
        
          Convenzionedi Bruxelles del 27 settembre 1968.
        
        
          Il RegolamentoCEdel 22dicembre 2000n. 44/2001garantisce alle
        
        
          parti contrattuali (unadellequali deve esseredomiciliatanel territorio
        
        
          di uno stato contraentedell’UnioneEuropea) il dirittodi scegliere
        
        
          la giurisdizionedi undeterminato giudice sia attraversouna specifica
        
        
          pattuizione (art. 23) sia implicitamente (art. 24).
        
        
          Quanto ai Paesi extracomunitari, occorre valutarepreliminarmente,
        
        
          di volta in volta, se esistauna specifica convenzionebilaterale che
        
        
          regoli lamateria. In generale, con riferimento alle controversie
        
        
          conpaesi non rientranti nella comunità europea, il giudice italiano
        
        
          farà riferimento alla già citata leggen.218/1995 che, apropria
        
        
          volta, richiama laConvenzionedi Bruxelles del 27 settembre 1968
        
        
          laquale consente alleParti, adeterminate condizioni, di pattuire
        
        
          espressamentenel contrattoquale giudice sia esclusivamente
        
        
          competente a conosceredelle controversienascenti dallo stesso
        
        
          (art. 17). Ed è evidente chemaggiore è la forza contrattuale
        
        
          dell’appaltatore,maggiori saranno le chances di imporreuna clausola
        
        
          che subordini ogni decisione inerente al contenzioso al giudice
        
        
          italiano. La sceltadel foro italianopresenta ovvi vantaggi quali: (i) la
        
        
          familiarità con il sistema giuridicodi riferimento; (ii) lanecessitàdi
        
        
          nominare soloun legale italianoper la consulenza ed assistenza in
        
        
          giudizio; (iii) lapossibilitàdi ottenere l’emissionedi provvedimenti
        
        
          cautelari ovverodi avviareprocedimenti conun’istruttoria semplificata
        
        
          (come, ad es. il decreto ingiuntivo) che consentonodi ottenere
        
        
          rapidamenteun titolo esecutivoper azionare il propriodiritto
        
        
          (circostanza, quest’ultima, rilevanteper l’ipotesi in cui il Committente
        
        
          nonpaghi i corrispettivi dovuti nei tempi contrattualmenteprefissati);
        
        
          (iv) lapossibilitàdi vedere coinvolti consulenti tecnici d’ufficio locali.
        
        
          Ovviamente, ladecisionedel Giudice italianoper essere eseguita in
        
        
          unpaese stranierodovrà essere sottoposta allaproceduraprevista a
        
        
          livello localeper il riconoscimento ed esecuzionedi provvedimenti
        
        
          emessi all’estero. Lo svantaggioprincipaledi questa soluzione consiste
        
        
          principalmentenel fatto che, ove fossenecessariopromuovere in Italia
        
        
          ungiudizioordinariodi cognizioneper l’accertamentodel proprio
        
        
          dirittodi credito, il procedimento, per il primo gradodi giudizio,
        
        
          potrebbe avereunaduratamoltopenalizzanteper leparti.
        
        
          
            2.2Sceltadel foro straniero
          
        
        
          Questa soluzione (che, a volte, èdifficilmentenegoziabile se il
        
        
          committente è inunaposizionedi forza) presentaprevalentemente
        
        
          svantaggi per l’appaltatore italiano, tenuto conto: (i) della estraneità
        
        
          del sistema giuridicodella controparte contrattuale (che, soprattutto
        
        
          per i paesi extraeuropei, potrebbe ispirarsi aprincipi sostanzialmente
        
        
          difformi dai nostri); (ii) dellanecessitàdi incaricareun legale
        
        
          stranieroper l’assistenza in giudizio (iii) dellepossibili contiguità fra
        
        
          giudici, consulenti, autorità locali e l’avversario; (iv) degli eventuali
        
        
          costi aggiuntivi determinati dallanecessitàdi tradurre gli atti giudiziali
        
        
          e, sedel caso, i documenti prodotti ingiudizio.
        
        
          Nell’ipotesi in cui leparti abbiano scelto comunquedi applicare
        
        
          la legge italiana (nonostante la giurisdizionedel foro straniero), al
        
        
          vantaggiodi applicare lanostranormativa si accompagnerebbe la
        
        
          necessitàdi incaricare almenodue legali: quello italiano che si occupi
        
        
          delmerito tecnicodella controversia equello stranieroper gli aspetti
        
        
          procedurali (conun evidente aggraviodi costi per l’appaltatore).
        
        
          
            2.3Arbitrato
          
        
        
          Leparti possono, infine, decideredi subordinare ladefinizionedelle
        
        
          controversie adunoopiù arbitri.
        
        
          Nellaprassi dei contratti internazionali, leparti decidono
        
        
          normalmentedi avvalersi di un c.d. arbitrato “amministrato”, vale
        
        
          adiredisciplinatodai regolamenti di istituzioni internazionali, per
        
        
          esempio: la International Chamber of Commercedi Parigi, laLondon
        
        
          Court of International Arbitration, laCameraArbitralediMilano.
        
        
          Questa soluzionepresenta alcuni vantaggi comeprincipalmente: (i)
        
        
          la rapiditàdel procedimento (inmedia, 6mesi dalla costituzionedel
        
        
          Collegio arbitrale salva lanecessitàdi svolgere eventuali accertamenti
        
        
          tecnici); (ii) le specifiche competenzedegli arbitri nominati ai base ai
        
        
          regolamenti arbitrali, anchepermaterie tecniche.
        
        
          Il principale svantaggioderiva, invece, dai costi dellaprocedura (che
        
        
          variano, comunque, inbase alle tariffedi ciascun ente arbitrale) che
        
        
          sono sensibilmente superiori ai costi di un contenziosodi fronte
        
        
          al giudiceordinario. Se ladecisionepronunciatadagli arbitri (c.d.
        
        
          lodo) deve essere eseguita inunpaesediversoda quellodella sede
        
        
          dell’arbitrato, la stessadovrà esserepreliminarmentedelibata e
        
        
          resa esecutivadall’autorità giudiziaria a tal finepreposta secondo
        
        
          l’ordinamento giuridicodel paese stranierodove il lododovrà essere
        
        
          portato ad esecuzione.
        
        
          
            3. Alcune clausole tipiche
          
        
        
          Esistono alcune clausole standard che sononormalmenteoggetto
        
        
          di negoziazionenel contestodi questi rapporti contrattuali edper
        
        
          lequali èopportuno che l’appaltatore introducadelleprevisioni di
        
        
          idonea tutela.
        
        
          
            3.1Definizionedell’oggettodel contratto e varianti
          
        
        
          Nei contratti c.d. lump sumnell’ambitodei quali leprestazioni
        
        
          dell’appaltatore vengono remunerate a forfait conuna somma
        
        
          omnicomprensiva, spesso tutte leopere e i servizi posti a caricodi
        
        
          quest’ultimo venganodeclinati inmaniera estremamente ampia e
        
        
          generica. Nellaprassi, l’effettodi questeprevisioni èdi consentire
        
        
          al committentedi pretenderedall’appaltatoreuno spettromolto
        
        
          ampiodi prestazioni (anche in variante rispetto aquanto inizialmente
        
        
          pattuito) senzadover corrispondere alcun corrispettivo aggiuntivo.
        
        
          Al finedi evitarequesto rischio ènecessario introdurrenel contratto:
        
        
          unadefinizionemoltodettagliatadell’oggettodel contratto stesso al
        
        
          finedi evitare che l’ambitodelleprestazioni dell’appaltatore
        
        
          vengapoi esteso;
        
        
          unadisciplinapuntualedelle varianti che individui quelle che
        
        
          rientranonel corrispettivo ad importopattuito equelle che invece
        
        
          devono essere remunerate separatamente (per es. èpossibilemutuare
        
        
          art. 1660 cod. civ. chedispone: “se l’importodelle variazioni supera il
        
        
          sestodel prezzo complessivo convenuto, l’appaltatorepuò recedere
        
        
          dal contratto epuòottenereun’equa indennità”);
        
        
          unaprevisione che escludaprestazioni di naturadifferentedaquelle
        
        
          oggettodel contratto.
        
        
          
            3.2Corrispettivo e costi aggiuntivi dell’appaltatore
          
        
        
          Inogni contrattod’appalto –ma, amaggior ragione, quelli che
        
        
          devono essere eseguiti all’estero – èdi primaria importanza
        
        
          identificare correttamentequali prestazioni nondevono essere
        
        
          ricompresenel corrispettivodell’appalto.
        
        
          L’adempimentodel contratto inunpaese straniero, infatti, può
        
        
          richiederedelle spese aggiuntive chepossono assumereunpeso
        
        
          consistente anche indipendentementedal valoredel contratto. Ci
        
        
          rifermiamo, ad esempio, ai costi relativi a: trasferteper gli incontri
        
        
          con il committentenei luoghi in cui il progetto viene sviluppato
        
        
          (aerei, taxi, alberghi, ecc.); numerodi copiedelladocumentazione
        
        
          progettuale chedeve essereprodotta; eventuali spedizionedi
        
        
          elaborati, specimeno altromaterialenel paese straniero; traduzioni
        
        
          delladocumentazionenella lingua straniera; prestazioni degli